Assemblee Genitori

I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea tra di loro per discutere di problemi che riguardino aspetti di carattere generale della scuola o delle classi frequentante dai propri figli. Le assemblee possono essere di singole classi o di istituto.

Hanno titolo a convocare l’assemblea dei genitori i rappresentanti di classe eletti nei consigli di classe, dandone preventiva informazione al dirigente (con indicazione specifica degli argomenti da trattare) e chiedendo l’uso dei locali scolastici.

Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il dirigente e i docenti della classe. Le assemblee dei genitori possono anche essere convocate dai docenti della classe. Riferimenti normativi: art. 12 del D.lgs 297/1994 e art. 15 del D.lgs 297/1994

immagine di Joan Mirò (1893-1983)

I genitori possono far parte, se eletti, dei consigli di classe (consigli di interclasse nella scuola primaria e di intersezione nella scuola dell’infanzia). Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi.

È diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. I genitori possono altresì far parte, se eletti, dei consigli di circolo/istituto. L’elezione nei consigli di classe si svolge annualmente, mentre per i consigli di circolo/istituto si svolge ogni triennio.